Articolo 622 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rivelazione di segreto professionale

Dispositivo

Note

(1) Oggetto della condotta è il segreto professionale, all'interno del quale secondo alcuni dovrebbero rientravi anche il segreto bancario e quello giornalistico. Quanto al primo, la ragione si coglie nella professionalità che caratterizza l'impresa bancaria complessivamente considerata.

(2) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.

(3) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, il quale non deve necessariamente essere conseguito.

(4) Il nocumento viene considerato dalla dottrina quale elemento costitutivo del reato, mentre la giurisprudenza opta per ritenerlo una condizione obiettiva di punibilità.

(5) Il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari è stato inserito dall’art. 15, comma 3, lett. c) della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 34913/2016

2Cass. pen. n. 29205/2016

3Cass. pen. n. 8635/1996

4Cass. pen. n. 7861/1985