Articolo 623 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanze attenuanti
Dispositivo
(1)Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli [615], [615], [617], [617] e [617] sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo [69], quarto comma.
Note
(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera l) della L. 28 giugno 2024, n. 90.