Articolo 626 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Furti minori

Dispositivo

Note

(1) Il c.d. furto d'uso differisce dall'ipotesi base ex art. 624, in quanto ricorrono due particolari elementi costitutivi, individuati rispettivamente nell'intenzione di far uso momentaneo della cosa sottratta e nell'uso momentaneo accompagnato dalla successiva immediata restituzione della cosa o deltantundem eiusdem generisse si tratta di cose fungibili. A proposito della restituzione si ricordi che la Corte Costituzionale con la sent. 13 dicembre 1988, n. 1085 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta.

(2) Tale fattispecie di furto richiede il concorrere di due elementi quali il tenue valore della cosa, da valutarsi in base ad un criterio oggettivo e non soggettivo, e il bisogno grave ed urgente di beni primari quali medicine, cibo, indumenti, indispensabili per il soggetto o per altri, non essendo sufficienti delle generiche esigenze di povertà o di indigenza.

(3) Si tratta del c.d spigolamento abusivo, che richiama ogni attività di raccolta di residue coltivazioni dai campi. Affinché possa dirsi integrato il reato dunque è necessario che il raccolto sia già cominciato ma non ancora terminato, diversamente la raccolta che avvenga dopo tale termine non sarebbe penalmente rilevante in quanto avrebbe ad oggettores derelictae.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. pen. n. 30429/2025

2Cass. pen. n. 27153/2025

3Cass. pen. n. 40685/2024

4Cass. pen. n. 42127/2024

5Cass. pen. n. 38888/2023

6Cass. pen. n. 27537/2020

7Cass. pen. n. 42048/2017

8Cass. pen. n. 32937/2014

9Cass. pen. n. 36373/2013

10Cass. pen. n. 33307/2008

11Cass. pen. n. 39965/2007

12Cass. pen. n. 1045/2007

13Cass. pen. n. 2075/2004

14Cass. pen. n. 10515/1999

15Cass. pen. n. 9090/1990

16Cass. pen. n. 3104/1990

17Cass. pen. n. 5631/1983

18Cass. pen. n. 2945/1983