Articolo 627 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Sottrazione di cose comuni
Dispositivo
[Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante [649].]
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 23938/2006
La norma dell'art. 627 c.p. deve ritenersi applicabile a tutela della situazione di fatto qualificabile come possesso e\o detenzione che può coincidere con il diritto di proprietà, ma che prescinde dallo stesso, ed il codetentore è il soggetto passivo del reato, titolare del diritto di querela.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23938 del 11 luglio 2006)
2Cass. pen. n. 2954/1996
Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di cose comuni, l'indicazione del «socio» fra i soggetti attivi del reato, contenuta nel primo comma dell'art. 627 c.p., deve essere intesa come riferita esclusivamente ai soci delle società di persone, in relazione alle quali è configurabile la comproprietà dei beni conferiti, ma non può essere estesa a quelli delle società di capitali, che sono dotate di personalità giuridica e costituiscono soggetto giuridico del tutto distinto dalle persone dei singoli partecipanti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2954 del 2 agosto 1996)
3Cass. pen. n. 4316/1996
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di sottrazione di cose comuni previsto dall'art. 627 c.p., la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia già possessore, pur se a titolo di compossesso pro indiviso: non è possibile, infatti, configurare una «sottrazione» da parte di chi si trovi attualmente, anche se solo pro quota, in possesso del bene. (In attuazione di detto principio la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 646 c.p. nell'impossessamento da parte di un condomino, attuato mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, dell'energia elettrica destinata all'alimentazione dell'impianto di illuminazione e degli altri apparecchi di proprietà comune, argomentando sul presupposto che tutti i partecipanti al condominio, compreso l'agente, dovevano reputarsi compossessori dell'energia elettrica somministrata dall'ente erogatore).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4316 del 26 aprile 1996)