Articolo 689 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Dispositivo

Note

(1) Ai fini della configurazione del reato in esame, è sufficiente che la sostanza venga fornita per il consumo, dilazionato ed eventuale, non dunque necessariamente ingerita o assunta dal soggetto.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 7, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 12058/2021

2Cass. pen. n. 31812/2020

3Cass. pen. n. 7021/2011

4Cass. pen. n. 27916/2009