Articolo 690 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Dispositivo

Note

(1) L'ubriachezza, che costituisce l'evento del reato, deve realizzarsi pubblicamente, ai fini dell'integrazione della norma in esame.

(2) Si qualifica come fattispecie generica rispetto a quella speciale ex art. 689, di cui riprende la condotta delittuosa di somministrazione.