Articolo 719 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanze aggravanti

Dispositivo

Note

(1) L'aggravante risponde alla maggiore attrattiva che l'istituzione o la tenuta di una casa da giuoco rappresenta per i giocatori d'azzardo.

(2) Per la definizione di pubblico esercizio si rimanda all'elencazione contenuta nell'art. 86 del T.u.l.p.s.

(3) Si considerano "poste" le puntate effettuate dai giocatori, le quali devono essere rilevanti in assoluto e non relativamente ai singoli soggetti.

(4) L'aggravante si ritiene applicabile solo se il minore partecipa al gioco, non dunque se vi assiste solamente.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 217/1986

2Cass. pen. n. 1983/1985

3Cass. pen. n. 2308/1969