Articolo 719 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanze aggravanti
Dispositivo
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
Note
(1) L'aggravante risponde alla maggiore attrattiva che l'istituzione o la tenuta di una casa da giuoco rappresenta per i giocatori d'azzardo.
(2) Per la definizione di pubblico esercizio si rimanda all'elencazione contenuta nell'art. 86 del T.u.l.p.s.
(3) Si considerano "poste" le puntate effettuate dai giocatori, le quali devono essere rilevanti in assoluto e non relativamente ai singoli soggetti.
(4) L'aggravante si ritiene applicabile solo se il minore partecipa al gioco, non dunque se vi assiste solamente.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 217/1986
Il reato di tenuta di giuoco d'azzardo si perfeziona con la mera predisposizione delle attrezzature del giuoco (banco ed arnesi relativi), non occorrendo né l'effettivo inizio del giuoco attraverso le puntate dei partecipanti, né la sorpresa in flagranza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 217 del 14 gennaio 1986)
2Cass. pen. n. 1983/1985
Il tenere un giuoco d'azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende attività di istituzione, organizzazione, direzione, vigilanza, amministrazione del giuoco, il provvedere cioè quanto occorra perché il giuoco sia posto a disposizione dei giocatori.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1983 del 27 febbraio 1985)
3Cass. pen. n. 2308/1969
L'art. 719 c.p. contempla non una ipotesi contravvenzionale autonoma ma alcune circostanze aggravanti del reato previsto dall'art. 718 c.p., rispetto alle quali è applicabile il giudizio di comparazione prescritto dall'art. 69 c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2308 del 3 dicembre 1969)