Articolo 720 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Partecipazione a giuochi d'azzardo
Dispositivo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati (1) di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo [718], è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo [721] (2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
La pena è aumentata [64]:
Note
(1) Il luogo è elemento costitutivo del reato e si ravvisa anche nei circoli privati ovvero in quei contesti che prescindono dalla necessaria presenza di un minimo di organizzazione o struttura.
(2) La sorpresa in flagranza è considerata una condizione obiettiva di punibilità (v.44), sul cui ambito di applicazione la dottrina non risulta concorde. Alcuni autori propendono infatti per un'interpretazione estensiva, che considera anche le ipotesi in cui il soggetto viene colto immediatamente dopo l'interruzione del gioco, mentre altri invece preferiscono restringere tale condizione solo ai casi in cui l'agente sia stato effettivamente colto nell'atto di prendere parte al gioco.
(3) Si considerano "poste" le puntate effettuate dai giocatori, le quali devono essere rilevanti in assoluto e non relativamente ai singoli soggetti.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 11013/1999
In tema di partecipazione a giochi d'azzardo, il gioco si considera tenuto (e di conseguenza il giocatore è «colto» mentre vi prende parte) anche nell'ipotesi in cui vi sia una momentanea sospensione o interruzione, eventualmente derivante dall'intervento della forza pubblica, e si riscontrino elementi tali da non porre in dubbio che venisse praticato immediatamente prima.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11013 del 27 settembre 1999)
2Cass. pen. n. 7819/1998
Ai fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d'azzardo devono considerarsi colte in flagranza non solo le persone colte a giuocare, ma anche quelle che, per le circostanze di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento della irruzione dell'autorità, abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa. Infatti in tema di flagranza del giuoco d'azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da gioco ed in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti del gioco in atto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7819 del 3 luglio 1998)
3Cass. pen. n. 4006/1997
Nei giochi d'azzardo la flagranza costituisce condizione oggettiva di punibilità. Essa è quella propria e non la cosiddetta «quasi flagranza», che si verifica quando il soggetto è colto con cose, dalle quali appaia che poco prima ha partecipato al gioco. La partecipazione non può ritenersi avvenuta, quando si è esaurita definitivamente prima della sorpresa da parte della polizia, anche se il soggetto è presente sul luogo ed ha con sè cose od altri oggetti, che denunciano la sua pregressa partecipazione. Il gioco, invece, si considera tenuto nell'ipotesi di momentanea sospensione o d'interruzione per l'intervento degli agenti. In tal caso è, però, necessario che sussistano elementi tali da non porre in dubbio che immediatamente prima si praticasse un gioco d'azzardo. A tale prova può pervenirsi, considerando le modalità d'effettuazione dello stesso. Ne deriva che il semplice permanere nel luogo, ove prima dell'intervento della polizia, si svolgeva il gioco, anche in presenza di tracce e strumenti da gioco in atto, ma non riferibili, pur in via indiretta e mediata, all'imputato, non dimostra la suddetta partecipazione. (Nella specie non era stato sequestrato alcunché e l'imputato, insieme ad altri due, era stato trovato nel tavolo accanto, dove vi erano le carte, senza alcuna indicazione circa la riferibilità delle carte stesse al tipo di gioco asseritamente praticato, alla possibilità di svolgerlo in tre, alla funzione del mazzo di carte intonso, trovato nelle sue mani, ed al reperimento indosso di alcuni foglietti utilizzati per la cosiddetta «bassetta». La Cassazione nel fissare il suddetto principio ha annullato per una nuova valutazione del materiale probatorio).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4006 del 29 aprile 1997)
4Cass. pen. n. 1722/1987
In tema di gioco d'azzardo il fine di lucro non deve essere escluso se la posta sia modesta od anche sia destinata ad essere impiegata in consumazioni, poiché la legge prescinde dalla natura e dall'entità della posta impiegata, della quale ultima tiene conto soltanto come circostanza aggravante.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1722 del 17 febbraio 1987)
5Cass. pen. n. 1983/1985
Il prendere parte al giuoco d'azzardo, indica l'attività di chi, scommettendo o puntando, distribuendo o ricevendo carte per giocare, o in altro modo, partecipa al giuoco da altri tenuto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1983 del 27 febbraio 1985)
6Cass. pen. n. 45/1974
La contravvenzione di partecipazione a giuochi d'azzardo ha carattere di reato collettivo, ed esige una pluralità di soggetti attivi (concorso necessario); ad essa sono quindi applicabili le regole dettate dagli artt. 110 e seguenti c.p., le quali, riguardando in genere il concorso di persone nel reato, concernono anche il concorso necessario. Alla contravvenzione suddetta è pertanto applicabile l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., non contenendo le disposizioni relative al giuoco d'azzardo regole speciali in ordine al numero delle persone che tengono il giuoco o prendono parte ad esso.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45 del 15 gennaio 1974)