Articolo 725 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Dispositivo
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 (1).
Note
(1) Tale sanzione è stata depenalizzata ex art. 57, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.