Articolo 726 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Dispositivo

Note

(1) Per pubblica decenza si tratta, secondo la giurisprudenza, di un insieme di regole etico-sociali, che tutelano la società dai comportamenti disapprovevoli in senso generale, non dunque solo quelli definibili osceni.

(2) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»".

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»".

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 16477/2017

2Cass. pen. n. 39860/2014

3Cass. pen. n. 23234/2012

4Cass. pen. n. 40012/2011

5Cass. pen. n. 23083/2011

6Cass. pen. n. 31407/2006

7Cass. pen. n. 26388/2004

8Cass. pen. n. 41735/2001

9Cass. pen. n. 3557/2000

10Cass. pen. n. 10657/1997

11Cass. pen. n. 8959/1997

12Cass. pen. n. 9685/1996

13Cass. pen. n. 2194/1987

14Cass. pen. n. 3254/1986