Articolo 394 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità dell'emancipato

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo disciplina esclusivamente gli atti a contenuto patrimoniale che può compiere il minore, da solo o assistito ed autorizzato; diversamente, egli sarà pienamente capace per tutti gli atti di carattere personale.

(2) La norma si riferisce alle somme di denaro di notevole ammontare, che non rappresentano gli interessi di altro capitale.

(3) Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono tanto l'assistenza del curatore (mediante consenso all'atto) quanto l'autorizzazione del giudice tutelare. Si parla pertanto, per tale fusione di volontà, di atto complesso ineguale (così Mazzacane). Per altri (tra tutti, Bianca) si parla di autorizzazione privata del curatore che riveste la funzione di requisito esterno dell'atto.

(4) Una parte di questo comma è stata soppressa dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

(5) Il curatore speciale dovrà solamente esprimere la propria valutazione sull'opportunità di compiere il descritto atto potenzialmente generante un conflitto di interessi.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 12531/2015

2Cass. civ. n. 1773/2015

3Cass. civ. n. 6985/2011

4Cass. civ. n. 9217/2010

5Cass. civ. n. 903/1972

6Cass. civ. n. 2074/1970

Massime notarili correlate (4)