Articolo 1266 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo di garanzia del cedente

Dispositivo

Note

(1) La cessione è un contratto a causa variabile, cioè può soddisfare diverse esigenze: può essere stipulata, ad esempio, a titolo oneroso, senza corrispettivo, con funzione solutoria, con funzione di garanzia, ecc.

(2) E' inesistente, ad esempio, il credito prescritto, già adempiuto o che non sia nella disponibilità del cedente; altresì, il credito nullo, annullabile, derivante da contratto risolubile o rescindibile.

(3) La garanzia comprende l'obbligo di restituire quanto ricevuto e di risarcire l'eventuale danno.

(4) Il patto, invece, non può rendere più gravosa la garanzia.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 22780/2025

2Cass. civ. n. 28734/2024

3Cass. civ. n. 17985/2022

4Cass. civ. n. 22429/2020

5Cass. civ. n. 13853/2020

6Cass. civ. n. 17070/2017

7Cass. civ. n. 16049/2015

8Cass. civ. n. 9428/1987