Articolo 1529 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rischi

Dispositivo

Note

(1) Si tratta, ovviamente, dei soli rischi coperti dalla polizza assicurativa.

(2) Il compratore sopporta il rischio a prescindere dal fatto che il contratto con il venditore sia concluso o meno e, quindi, a prescindere dal fatto che egli sia divenuto proprietario del bene (1465 c.c.). In ogni caso questi può poi agire nei confronti della compagnia assicurativa.

(3) Questo perché lamalafedenon trova mai protezione dall'ordinamento.