Articolo 2308 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Scioglimento della società
Dispositivo
La società si scioglie [2250], [2304], [2305], [2710], [2711], oltre che per le cause indicate dall'articolo [2272], per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (1).
Note
(1) Così modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389, comma 1).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 20671/2016
Lo scioglimento di una società di persone (nella specie, una società in accomandita semplice) non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della società.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 20671 del 13 ottobre 2016)
2Cass. civ. n. 8849/2005
La società di persone costituita nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 c.c. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli artt. 2308 e 2323 c.c., essendo irrilevante che la società di persone non abbia la personalità giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile, ed assume la struttura di un soggetto di diritti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8849 del 28 aprile 2005)