Articolo 2339 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità dei promotori
Dispositivo
I promotori [2337] sono solidalmente responsabili [1292] verso la società e verso i terzi [2521], n. 6]:
- per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [2327], [2334];
- per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo [2343];
- per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società [2333], [2621], n. 1].
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito [1705], [2615].