Articolo 2340 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti dei benefici riservati ai promotori

Dispositivo

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [2328], n. 8, [2333], [2335], n. 3].

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [2341].