Articolo 2341 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pubblicità dei patti parasociali
Dispositivo
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (1).
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo [2377].
Note
(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 3, lettera b) della L. 5 marzo 2024, n. 21.
Massime notarili correlate (2)
Dei benefici dei soci fondatori
Nella determinazione del contenuto dei benefici ascrivibili ai soci fondatori di una s.p.a. o di una s.r.l. diversi dal diritto agli utili (art.2341 c.c.) l’operatore dovrà tener presente i seguenti criteri:
Acquisto ex art. 2343 bis c.c.
L’acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art. 2343 bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il comma 5 di detto articolo stabilito una c...