Articolo 2357 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disciplina delle proprie azioni

Dispositivo

Note

(1) Comma sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 29 novembre 200, n. 224.

(2) Il secondo comma, ultimo periodo, impone di computare le azioni proprie nel quorum deliberativo assembleare. Ne consegue che non è applicabile quando il quorum non sia prederminato in rapporto all'intero capitale sociale, o quando lo sia, non superi il 50%. In tal caso si applica la regola della maggioranza assembleare.

(3) Comma così sostituito dall'art. 6 comma 1 D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 23950/2018

2Cass. civ. n. 23540/2013

Massime notarili correlate (6)

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