Articolo 2463 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Società a responsabilità limitata semplificata
Dispositivo
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- luogo e data di sottoscrizione;
- gli amministratori.
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili (1).
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
(....) (2).
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili (3).
Note
(1) Comma inserito dall'art. 9, comma 13, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche nella L. 9 agosto 2013, n. 99.
(2) Comma soppresso dall'art. 9, comma 13, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 99.
(3) Comma inserito dall'art. 3 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
Massime notarili correlate (6)
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