Articolo 2478 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Dispositivo

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro (1). Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo [2364].

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo [2435], copia del bilancio approvato.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato (2).

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti (3) (4).

Note

(1) Periodo così sostituito dall'art. 6 comma 14 D. lgs. 18 agosto 2015, n. 139. In base all'art. 12 comma 1 del D. lgs. cit., tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi ali esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".

(2) Comma modificato dall'art. 16, comma 12 octies D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modifiche nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(3) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 106, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

(4) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 106, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 7586/2016

Il bilancio di esercizio di una società per azioni, in forza del principio di continuità, deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa e siano state negate con sentenza non passata in giudicato (nella specie, per il mancato rispetto dei termini di convocazione di un socio). Infatti, solo il passaggio in giudicato di quella sentenza fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7586 del 15 aprile 2016)

2Cass. civ. n. 10271/2004

Anche nelle società a responsabilità limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) non è configurabile al pari di quanto si verifica in tema di società per azioni un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, a nulla rilevando che la società sia composta da due soli soci in posizione paritetica.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10271 del 28 maggio 2004)