Articolo 2487 bis Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti
Dispositivo
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione (1).
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata (2) (3).
Note
(1) L'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori segna il momento esatto della successione tra amministratori e liquidatori.Per tutelare i terzi che verranno in contatto con la società, è stabilito che nella denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione «società in liquidazione»; inoltre ai sensi dell'art. 2250, comma 3, tale indicazione è obbligatoria altresì negli atti e nella corrispondenza della società.
(2) Tale documentazione sarà allegata al primo bilancio in fase di liquidazione, previsto dall'art. 2490, ultimo comma.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 42, comma 1, lettera a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
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