Articolo 2501 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

Dispositivo

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3193/2013

Massime notarili correlate (6)

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Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere

Si reputa legittima la rinuncia alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, c.c., quindi con il consenso di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto n...

Firenze222011Altre forme di partecipazione - Finanziamenti soci

Fusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l’acquisizione di partecipazioni non di controllo

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Milano11126-1-2009Fusione e scissione - Fusione con indebitamento

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Ambito applicativo dell’art. 2501-bis c.c.

Affinché trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 2501 bis c.c. occorre che:

TrivenetoL.B.39-2006Azioni e quote - Azioni proprie

Art. 2358 c.c. e fusione con indebitamento

Le disposizioni di cui all’art. 2358 c.c. sono volte esclusivamente a tutelare l’integrità del capitale sociale evitando i rischi di un suo annacquamento.