Articolo 2505 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Dispositivo

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli [2501], secondo comma, e [2501], secondo comma; i termini di cui agli articoli [2501], quarto comma, [2501], primo comma, e [2503], primo comma, sono ridotti alla metà (1) (2).

Note

(1) La norma snellisce il procedimento di fusione allorquando vi partecipino società il cui capitale non è rappresentato da azioni, introducendo delle deroghe alla disciplina ordinaria.

(2) Comma sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147.