Articolo 2523 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

Dispositivo

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo [2330].

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli [2331] e [2332] (1).

Note

(1) La norma rimanda alla normativa prevista in materia di società di capitali.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4642/1976

Lo scioglimento di una società cooperativa per mancato deposito degli atti prescritti dalla legge per un biennio non si verifica se non con la pronuncia dell'autorità amministrativa prevista dall'art. 2544 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4642 del 15 dicembre 1976)