Articolo 2523 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
Dispositivo
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo [2330].
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli [2331] e [2332] (1).
Note
(1) La norma rimanda alla normativa prevista in materia di società di capitali.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 4642/1976
Lo scioglimento di una società cooperativa per mancato deposito degli atti prescritti dalla legge per un biennio non si verifica se non con la pronuncia dell'autorità amministrativa prevista dall'art. 2544 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4642 del 15 dicembre 1976)
Massime notarili correlate (4)
Iscrizione nel registro delle imprese
L’iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell’iscrizion...
Atto costitutivo di società di capitali: lettura dello statuto
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Acquisto della personalità giuridica da parte delle società cooperative
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