Articolo 529 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del curatore

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(2) L'inventario va redatto in conformità alle disposizioni degli articoli769 ss. del c.p.c. al fine di determinare l'esatto ammontare del patrimonio ereditario al momento della nomina e per stabilire, al cessare dell'incarico, la sussistenza di eventuali responsabilità del curatore.

(3) Il curatore ha la legittimazione attiva e passiva dell'eredità. Rientra tra i suoi compiti quello di rappresentare in giudizio le ragioni dell'eredità. Le sentenze pronunciate nei suoi confronti hanno efficacia di giudicato anche nei confronti dell'erede.

(4) Al termine del suo incarico, il curatore deve procedere con il rendiconto. Il giudice può fissare a tal fine un termine e può revocare e sostituire il curatore.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 39/2015

2Cass. civ. n. 16428/2009

3Cass. civ. n. 5334/2004

4Cass. civ. n. 7076/1990

5Cass. civ. n. 727/1969