Articolo 529 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del curatore

Dispositivo

(1)Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità [769] c.p.c.] (2), a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima (3), ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [531] c.c., [263], [782] c.p.c.] (4).

Note

(1) L'articolo è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(2) L'inventario va redatto in conformità alle disposizioni degli articoli769 ss. del c.p.c. al fine di determinare l'esatto ammontare del patrimonio ereditario al momento della nomina e per stabilire, al cessare dell'incarico, la sussistenza di eventuali responsabilità del curatore.

(3) Il curatore ha la legittimazione attiva e passiva dell'eredità. Rientra tra i suoi compiti quello di rappresentare in giudizio le ragioni dell'eredità. Le sentenze pronunciate nei suoi confronti hanno efficacia di giudicato anche nei confronti dell'erede.

(4) Al termine del suo incarico, il curatore deve procedere con il rendiconto. Il giudice può fissare a tal fine un termine e può revocare e sostituire il curatore.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 39/2015

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 39 del 8 gennaio 2015)

2Cass. civ. n. 16428/2009

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l'adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell'eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia dell'Entrate in un giudizio avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 16428 del 15 luglio 2009)

3Cass. civ. n. 5334/2004

Poichè, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato – in una controversia relativa a diritti ereditari – al Curatore dell'eredità giacente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5334 del 16 marzo 2004)

4Cass. civ. n. 7076/1990

Il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali pendenti, a tutela dell'eredità, fino al momento in cui il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, dichiari di accettarla, e senza che l'efficacia retroattiva di detta accettazione incida sulla legittimazione ad causam esercitata medio tempore dal curatore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7076 del 5 luglio 1990)

5Cass. civ. n. 727/1969

Il curatore dell'eredità giacente dispone di poteri originari e autonomi, che sono più ampi di quelli conferiti al semplice chiamato alla eredità, e che non incontrano se non quei limiti che sono espressamente stabiliti dalla legge o che risultano indirettamente dagli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne costituiscono il presupposto. Il curatore dell'eredità giacente può pertanto esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 727 del 6 marzo 1969)