Articolo 530 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento dei debiti ereditari

Dispositivo

Note

(1) Dopo la redazione dell'inventario, il curatore può procedere al pagamento dei creditori e dei legatari. Benchè la norma faccia riferimento ad una possibilità ("il curatorepuò") vi è chi ritiene che si tratti di un obbligo.

(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3) I pagamenti non autorizzati rimangono validi ed efficaci ma il curatore è ritenuto personalmente responsabile per gli eventuali danni arrecati.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1627/1985