Articolo 530 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pagamento dei debiti ereditari
Dispositivo
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati (1), previa autorizzazione del tribunale [2830] c.c., [782] c.p.c.] (2) (3).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli [498] e seguenti [782], [783] c.p.c.].
Note
(1) Dopo la redazione dell'inventario, il curatore può procedere al pagamento dei creditori e dei legatari. Benchè la norma faccia riferimento ad una possibilità ("il curatorepuò") vi è chi ritiene che si tratti di un obbligo.
(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) I pagamenti non autorizzati rimangono validi ed efficaci ma il curatore è ritenuto personalmente responsabile per gli eventuali danni arrecati.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1627/1985
A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell'eredità giacente è tenuto - anche al di fuori dell'ipotesi di liquidazione dell'eredità a norma degli artt. 498 e segg. c.c. - a rispettare l'ordine dei diritti di prelazione a norma dell'art. 495 c.c. (richiamato dall'art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo pozione, l'inosservanza di quell'ordine comporta l'illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1627 del 23 febbraio 1985)