Articolo 531 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Dispositivo

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo (1), che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario [484] ss.], sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa (2).

Note

(1) L'inventario, l'amministrazione e il rendimento dei conti dell'eredità giacente sono disciplinati dalle norme dettate in tema di accettazione con beneficio di inventario di cui agli articoli484 ss. del c.c., con l'esclusione di quelle sulla perdita del beneficio d'inventario (v. articoli485,488,493,494,505 del c.c.) e quelle che impongono all'erede di offrire una garanzia adeguata (v.492 del c.c.).

(2) Il curatore è responsabile anche per colpa lieve, secondo il parametro di diligenza richiesto al buon padre di famiglia (v. art. 1176 del c.c.), diversamente dall'erede beneficiato che risponde solo per colpa grave (v. art. 491 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 16428/2009

In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.L.vo n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.L.vo n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 16428 del 15 luglio 2009)