Articolo 675 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Accrescimento tra collegatari
Dispositivo
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari [649] ss. c.c.] ai quali è stato legato uno stesso oggetto (1), salvo che dal testamento risulti una diversa volontà [688] c.c.] e salvo sempre il diritto di rappresentazione [467] c.c.].
Note
(1) Diversamente da quanto previsto dall'art. 674 del c.c., difetta nella norma in commento il riferimento al medesimo testamento. Secondo alcuni il requisito dellaconiunctio verbis, stante la formulazione letterale della norma, non sarebbe richiesto. Secondo altri, invece, sarebbe necessaria comunque l'unicità di testamento non potendosi, in caso contrario, parlare di unicità dell'oggetto del legato.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 8319/2024
L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8319 del 27 marzo 2024)
2Cass. civ. n. 3746/1994
La domanda diretta all'accertamento del diritto di accrescimento tra collegatari di uno stesso bene ex art. 675 c.c. a causa della premorienza di uno di essi rispetto al testatore, senza che sia in discussione la validità del legato, né il conseguimento del possesso del bene oggetto di esso (art. 649 c.c.), deve essere proposta soltanto nei confronti di chi concretamente contesti tale pretesa, non ricorrendo la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti dell'erede del testatore, ancorché in presenza del suo interesse alla devoluzione della quota del collegatario premorto a norma dell'art. 677 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3746 del 20 aprile 1994)
3Cass. civ. n. 1318/1969
L'art. 675 c.c. ammette l'accrescimento tra collegatari solo quando sia stato legato un medesimo oggetto e solo quando dal testamento non risulti una contraria volontà del testatore. Pertanto, l'accrescimento poggia su una volontà anche presunta, del testatore presa in considerazione dalla legge e da questa desunta da determinati elementi obiettivi, quali: a), che la disposizione abbia uno stesso oggetto; b) che vi sia una pluralità di soggetti chiamati all'intero, in guisa che la chiamata dell'uno costituisca limitazione per l'altro, il quale altrimenti conseguirebbe l'intero; c) che laconiunctio re et verbisdi tali chiamati sia fatta solidalmente, con una sola disposizione nello stesso testamento; d) che non vi sia distribuzione di parti fra gli onorati. L'accertare se nei singoli casi sussistano tali condizioni ed elementi, spetta insindacabilmente al giudice di merito, trattandosi di indagine di fatto, attinente alla ricostruzione della volontà espressa o presunta del testatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1318 del 23 aprile 1969)