Articolo 2845 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore

Dispositivo

Note

(1) La notificazione posta in essere per l'iscrizione derivante da un titolo all'ordine va effettuata nei confronti dell'attuale possessore, mentre l'iscrizione che discende da un titolo al portatore deve essere fatta verso il rappresentante degli obbligazionisti, il cui nome viene pertanto annotato a margine dell'iscrizione medesima (v. art. 2831).