Articolo 2873 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esclusione della riduzione

Dispositivo

(1)Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza [2799] (2).

Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma (3).

Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'articolo [2876] per il valore della cautela (4).

Note

(1) L'intera norma è applicabile anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice attuale, come prescrive espressamente l'art. 243 delle disp. att. c.c..

(2) Proprio in virtù della appurata natura potestativa del diritto alla domanda di riduzione, il legislatore sottolinea che non si intende permessa la suddetta domanda nell'ipotesi in cui si verifichi una liquidità del credito o una esatta determinazione delleresipotecate.

(3) In questo caso non si viene a configurare una vera e propria riduzione, ma piuttosto una particolare ipotesi che produce un'estinzione parziale della garanzia. Di regola, la cancellazione estingue l'ipoteca e vi si può ricorrere esclusivamente qualora l'intero credito sia dichiarato estinto; tuttavia, se si verifica il pagamento di almeno un quinto del medesimo credito, allora è possibile la richiesta di una proporzionale riduzione. In caso di un pagamento parziale del debito originario risulta infatti praticamente impossibile ricorrere alla classica domanda di riduzione, in virtù dell'art. 2809 che dispone la teoria dell'indivisibilità della garanzia ipotecaria.

(4) Il principio di estensione dell'ipoteca all'accessioneexart.2811è espressamente derogato in virtù dell'ultimo comma del presente articolo. Esso rappresenta una deroga al principio di estensione delle ipoteche alle accessioni, e risulta applicabile per analogia anche alle costruzioni sul nudo suolo, soggette sia ad ipoteca giudiziale siaex lege.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 12536/2000

A norma dell'art. 2873, secondo comma, c.c.. se sono stati eseguiti pagamenti parziali, così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale dell'ipoteca per quanto riguarda la somma. Il momento nel quale deve calcolarsi il quinto del debito originario al fine di ottenere la riduzione è quello in cui viene seguita la riduzione stessa (nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva calcolato l'entità del credito garantito da ipoteca, ai fini della riduzione della stessa, al momento della sentenza anziché a quello della domanda).–Ai fini della riduzione proporzionale dell'ipoteca iscritta a norma del secondo comma dell'art. 2873 c.c.. il calcolo se il debito originario si sia estinto di almeno un quinto, per effetto di pagamenti parziali, va effettuato sommando al capitale gli interessi, secondo il tasso convenzionale, per le sole tre annualità indicate dall'art. 2855, secondo comma, c.c. e, quindi, gli interessi per le annualità successive al pignoramento, ma solo al tasso legale, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 2855.–Il negozio di rinunzia in generale, quando non sia prevista una forma vincolata, può perfezionarsi anche attraverso un comportamento concludente, purché si tratti di un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto che si assume rinunziato. La sola «presa d'atto» dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale non consiste in una rinunzia al diritto alla riduzione della stessa, non costituendo una circostanza assolutamente incompatibile con il diritto ad avvalersi della riduzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12536 del 22 settembre 2000)