Articolo 2874 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale

Dispositivo

Note

(1) Nonostante la norma indichi le ipotesi nelle quali è possibile proporre domanda di riduzione dell'ipoteca, la corrente giurisprudenziale maggioritaria reputa che questa possa essere posta in atto anche in ulteriori situazioni, differenti pertanto da quelle espressamente richiamateex lege.Come classico esempio,è opinione unanime che sia possibile proporre la domanda di riduzione qualora si verifichi il caso di ipoteca legale dell'alienante, se colui che ha acquistato il bene garantito risulta a sua volta intestatario di un'obbligazione che si realizzi in un "facere"o in un "dare"non consistente in una somma di denaro.

(2) Il provvedimento ad opera dell'autorità giudiziaria, che viene citato nell'ultima parte della presente norma, non deve intendersi come una liquidazione definitiva del credito in esame, bensì un atto emesso unicamente per la riduzione e circoscritto all'utilità di questa.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5082/2016

2Cass. civ. n. 11762/2002