Articolo 2890 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Notificazione
Dispositivo
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti [2827] ss.], nel domicilio da essi eletto [2844] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione [568] c.p.c.] (1).
Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione[26] c.p.c.] e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari [792] c.p.c.].
Note
(1) Viene definito il contenuto dell'offerta di purgazione delle ipoteche, considerando che si tratta di un atto espresso, unilaterale, recettizio (v. art. 2889) ed efficace al momento della notificazione, da effettuarsi sia verso i creditori iscritti sia verso il precedente proprietario. Può essere un'offerta che interessa tutti i beni acquistati da parte di un determinato soggetto terzo, ma anche, come si specifica al n. 2 del presente articolo, soltanto ad alcuni. Tale offerta può in ogni caso subire impugnazione per i classici vizi della volontà, per incertezza sul titolo dell'acquirente o sui beni che si vogliono liberare, o per insufficienza della somma offerta che, si sottolinea, non deve mai rivelarsi inferiore al valore base stabilito agli incanti per l'espropriazione forzata.