Articolo 980 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessione dell'usufrutto

Dispositivo

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto [965] per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo [1350] n. 2, [2643] n. 2, [2810] (1) (2).

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Note

(1) L'usufruttuario non può trasmettere temporaneamente il suo diritto al nudo proprietario,dal momento che ne deriverebbe la scomparsa dell'usufrutto per consolidazione (art. 1014 del c.c.).

(2) Le parti possono, in virtù dell'autonomia cui dispongono, vietare la cessione del diritto in oggetto, tramite un atto ad efficacia reale, opponibile, dunque, nei confronti di tutti, purché ritualmente trascritto.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 31642/2019

In tema di redditi d'impresa, caso di cessione di diritto di usufrutto su terreni marmiferi da parte dell'usufruttuario ad una società ai sensi dell'art. 980 c.c., il corrispettivo riconosciuto all'usufruttuario non è reddito di impresa - realizzandosi, questo, solo in caso di cessione dello sfruttamento della cava, e cioè di trasferimento, dietro corrispettivo, dell'attività di sfruttamento senza trasferimento di proprietà del bene o di diritto di godimento su di esso - ma costituisce reddito diverso, ex art. 81 (ora 67) comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986, comportando il conferimento al cessionario delle facoltà di uso e di godimento della cosa senza trasferimento del diritto, e non ostando a tale inquadramento la previsione di una durata superiore a quella fissata dall'art. 979 c.c., dovendosi applicare il principio di conservazione del contratto deducibile dagli artt. 1419, comma 1, e 1424 c.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 31642 del 4 dicembre 2019)

2Cass. civ. n. 8911/2016

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8911 del 4 maggio 2016)