Articolo 88 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Dovere di lealtà e di probità

Dispositivo

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, i comportamenti sleali e disonesti consistono in una serie di attività rivolte non solo ad alterare la normale applicazione del principio del contraddittorio ed ottenere effetti vantaggiosi in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte, ma anche in quelle consistenti in manovre scorrette con fini defatigatori e pretestuosi, le quali intralciano o semplicemente ritardardano il regolare svolgimento del processo.Rientrano in tale categoria la sottrazione dal proprio fascicolo di un atto o documento, già acquisito al processo, che possa avvantaggiare la controparte; l'affermazione di fatti contrari al vero; la tardiva produzione di documenti, anche se autorizzata dal giudice; la sleale richiesta al giudice, da parte del difensore, di un rinvio affermando di essere già d'accordo con il difensore avversario, assente all'udienza.

(2) La violazione del dovere previsto dalla norma in esame comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari e processuali e ciò conferma la natura sia morale che giuridica di tale dovere.Inoltre, il comportamento sleale assurge a motivo di applicazione di ulteriori norme: è consentito al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo (si cfr. l'art. 116, II comma) o di esercitare un controllo sull'attività delle parti provvedendo affinché si abbia un procedimento leale (si cfr. l'art. 175). Si pensi, anche, ai casi di opposizione ad opera degli aventi causa o dei creditori di una delle parti alla sentenza, quando questa (sfavorevole al loro debitore o dante causa) sia stata pronunciata per effetto di dolo o collusione a loro danno (si cfr. l'art. 404, II comma).

(3) La violazione di tale norma può integrare sia un motivo di impugnazione della sentenza sia un'ipotesi di responsabilità per danni nei confronti della parte o del difensore. La parte, infatti, può essere condannata, anche se non soccombe, al rimborso delle spese processuali che l'altrab parte abbia dovuto sostenere a causa del comportamento illecito (si cfr. l'art. 92).

(4) In caso di violazione del dovere di lealtà e probità da parte del difensore, il giudice deve informare il Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato che pone in essere tali comportamenti scorretti, il quale, verificata la sussistenza della trasgressione alle regole della deontologia professionale, deve applicare le relative sanzioni disciplinari. Non è necessaria l'istanza della parte, poiché il giudice agisce ex officio.Inoltre, il giudice non è tenuto a verificare la slealtà del comportamento trattandosi di un accertamento di fatto; tuttavia, se decide di farlo, avrà l'obbligo di informare ufficialmente il Consiglio dell'Ordine.Se, invece, le autorità professionali competenti ricevono notizie di tali trasgressioni da altre fonti, possono autonomamente dare impulso al procedimento disciplinare.

Massime giurisprudenziali (24)

1Cass. civ. n. 7299/2025

2Cass. civ. n. 28214/2024

3Cass. civ. n. 18474/2024

4Cass. civ. n. 17577/2024

5Cass. civ. n. 8729/2024

6Cass. civ. n. 8217/2024

7Cass. civ. n. 4125/2024

8Cass. civ. n. 2983/2024

9Cass. civ. n. 33157/2023

10Cass. civ. n. 21980/2023

11Cass. civ. n. 16508/2023

12Cass. civ. n. 13997/2023

13Cass. civ. n. 38730/2021

14Cass. civ. n. 26089/2019

15Cass. civ. n. 17019/2018

16Cass. civ. n. 10090/2015

17Cass. civ. n. 3338/2012

18Cass. civ. n. 3487/2009

19Cass. civ. n. 6635/2007

20Cass. civ. n. 11978/2003

21Cass. civ. n. 10247/1998

22Cass. civ. n. 3175/1995

23Cass. civ. n. 7447/1994

24Cass. civ. n. 428/1991