Articolo 245 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanza di ammissione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una tipica ordinanza istruttoria, non più soggetta al reclamo immediato al collegio, ma modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha pronunciata ai sensi dell'art. 177 del c.p.c., nonché dal collegio in sede di decisione della causa (art. 178 del c.p.c.).Con l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale è possibile per il giudice eliminare i capitoli che ritenga irrilevanti o inammissibili.La giurisprudenza non reputa cause di inammissibilità della prova testimoniale il fatto che i testi potrebbero non ricordare le circostanze di fatto in essa dedotte né la scarsa credibilità di un fatto (avuto riguardo all'id quod plerumque accidit).Infine, con l'ordinanza ammissiva della testimonianza chiesta dalla parte, il giudice istruttore fissa l'udienza per l'assunzione, che potrebbe avvenire nella stessa udienza in cui viene pronunciato il provvedimento qualora i testi siano eccezionalmente presenti.

(2) Per costante giurisprudenza, l'inammissibilità della prova testimoniale relativa gli atti che esigono la forma scrittaad substantiamè rilevabile d'ufficio, mentre per quelli dove essa sia richiestaad probationemè necessaria l'istanza di parte.Una parte della giurisprudenza, tuttavia, ritiene che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale rientrino nella disponibilità delle parti, in quanto la relativa disciplina sarebbe dettata nel loro esclusivo interesse: esse potrebbero pertanto rinunciare a tali limiti, e comunque l'inosservanza delle relative norme non sarebbe mai rilevabile d'ufficio dal giudice, ma solo eccepibile dalle stesse parti prima che il giudice emetta l'ordinanza di ammissione o che la prova venga materialmente assunta.

(3) La riduzione delle liste sovrabbondanti rientra tra i poteri discrezionali del giudice istruttore: la sua scelta risulta pertanto insindacabile in sede di legittimità.Tuttavia, il giudice è solito invitare le parti ad indicare quali siano i testimoni più rilevanti, per evitare di eliminare dalla lista proprio le persone che avrebbero potuto portare al processo un apporto più significativo: solo le parti, infatti, possono sapere chi siano i testi chiave, mentre il giudice ha una visione ancora parziale della vicenda, limitata a quanto riportato negli atti e nei documenti acquisiti al processo.E' altresì usuale che il giudice fissi un limite numerico di testimoni, lasciando alla parte la decisione di quali testi citare.

(4) Attualmente, sono incapaci a testimoniare coloro che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, ai sensi dell'art. 246 del c.p.c.. Sono invece stati dichiarati incostituzionali i limiti previsti dagli artt.247 e248.

(5) La rinuncia unilaterale alla prova non è sufficiente ad escluderla dal processo, in virtù del principio dell'acquisizione processuale, in base al quale l'elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice. La parte che intenda opporsi alla rinuncia deve dichiararlo espressamente e assume su di sé l'onere di citazione i testimoni se la prova non è ancora stata assunta.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. civ. n. 1926/2021

2Cass. civ. n. 190/2020

3Cass. civ. n. 31077/2019

4Cass. civ. n. 8929/2019

5Cass. civ. n. 17004/2018

6Cass. civ. n. 10797/2018

7Cass. civ. n. 8204/2018

8Cass. civ. n. 5654/2017

9Cass. civ. n. 2132/2017

10Cass. civ. n. 11114/2015

11Cass. civ. n. 6426/2014

12Cass. civ. n. 9551/2009

13Cass. civ. n. 24321/2008

14Cass. civ. n. 6361/2000

15Cass. civ. n. 2404/2000

16Cass. civ. n. 1176/1985

17Cass. civ. n. 550/1981

18Cass. civ. n. 324/1980

19Cass. civ. n. 403/1979

20Cass. civ. n. 2389/1951