Articolo 245 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanza di ammissione

Dispositivo

Con l'ordinanza che ammette (1) la prova (2) il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti (3) ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge [102 disp. att.] (4).

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente (5).

Note

(1) Si tratta di una tipica ordinanza istruttoria, non più soggetta al reclamo immediato al collegio, ma modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha pronunciata ai sensi dell'art. 177 del c.p.c., nonché dal collegio in sede di decisione della causa (art. 178 del c.p.c.).Con l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale è possibile per il giudice eliminare i capitoli che ritenga irrilevanti o inammissibili.La giurisprudenza non reputa cause di inammissibilità della prova testimoniale il fatto che i testi potrebbero non ricordare le circostanze di fatto in essa dedotte né la scarsa credibilità di un fatto (avuto riguardo all'id quod plerumque accidit).Infine, con l'ordinanza ammissiva della testimonianza chiesta dalla parte, il giudice istruttore fissa l'udienza per l'assunzione, che potrebbe avvenire nella stessa udienza in cui viene pronunciato il provvedimento qualora i testi siano eccezionalmente presenti.

(2) Per costante giurisprudenza, l'inammissibilità della prova testimoniale relativa gli atti che esigono la forma scrittaad substantiamè rilevabile d'ufficio, mentre per quelli dove essa sia richiestaad probationemè necessaria l'istanza di parte.Una parte della giurisprudenza, tuttavia, ritiene che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale rientrino nella disponibilità delle parti, in quanto la relativa disciplina sarebbe dettata nel loro esclusivo interesse: esse potrebbero pertanto rinunciare a tali limiti, e comunque l'inosservanza delle relative norme non sarebbe mai rilevabile d'ufficio dal giudice, ma solo eccepibile dalle stesse parti prima che il giudice emetta l'ordinanza di ammissione o che la prova venga materialmente assunta.

(3) La riduzione delle liste sovrabbondanti rientra tra i poteri discrezionali del giudice istruttore: la sua scelta risulta pertanto insindacabile in sede di legittimità.Tuttavia, il giudice è solito invitare le parti ad indicare quali siano i testimoni più rilevanti, per evitare di eliminare dalla lista proprio le persone che avrebbero potuto portare al processo un apporto più significativo: solo le parti, infatti, possono sapere chi siano i testi chiave, mentre il giudice ha una visione ancora parziale della vicenda, limitata a quanto riportato negli atti e nei documenti acquisiti al processo.E' altresì usuale che il giudice fissi un limite numerico di testimoni, lasciando alla parte la decisione di quali testi citare.

(4) Attualmente, sono incapaci a testimoniare coloro che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, ai sensi dell'art. 246 del c.p.c.. Sono invece stati dichiarati incostituzionali i limiti previsti dagli artt.247 e248.

(5) La rinuncia unilaterale alla prova non è sufficiente ad escluderla dal processo, in virtù del principio dell'acquisizione processuale, in base al quale l'elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice. La parte che intenda opporsi alla rinuncia deve dichiararlo espressamente e assume su di sé l'onere di citazione i testimoni se la prova non è ancora stata assunta.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. civ. n. 1926/2021

In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/02/2016).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 1926 del 28 gennaio 2021)

2Cass. civ. n. 190/2020

L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 190 del 9 gennaio 2020)

3Cass. civ. n. 31077/2019

In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31077 del 28 novembre 2019)

4Cass. civ. n. 8929/2019

L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8929 del 29 marzo 2019)

5Cass. civ. n. 17004/2018

In tema di prova, non può essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare la valutazione sulla ammissibilità di mezzi di prova concretamente effettuata dal giudice nazionale in applicazione del regime processuale interno, spettando esclusivamente a quest'ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la rilevanza di quelli di cui una parte chiede la ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 6 CEDU al fine di censurare la sentenza del giudice del merito in ordine alla ritenuta superfluità della prova testi, peraltro congruamente motivata, sul rilievo che l'istruttoria avesse già consentito di raccogliere tutti gli elementi necessari alla decisione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014).(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 17004 del 27 giugno 2018)

6Cass. civ. n. 10797/2018

Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2011).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10797 del 4 maggio 2018)

7Cass. civ. n. 8204/2018

La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/01/2016).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 8204 del 4 aprile 2018)

8Cass. civ. n. 5654/2017

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente di motivazione la mancata ammissione delle prove testimoniali, articolate in un ricorso di opposizione allo stato passivo fallimentare e letteralmente riprodotte nel ricorso per cassazione, miranti a dimostrare l’“an debeatur” del credito e, quindi, inerenti a circostanze decisive ai fini della richiesta di ammissione al passivo).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 5654 del 7 marzo 2017)

9Cass. civ. n. 2132/2017

La parte rimasta contumace, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, non può, ove la controparte, precedentemente alla sua tardiva costituzione, abbia rinunciato all’audizione dei testimoni e tale rinuncia sia stata, seppur implicitamente, autorizzata dal giudice istruttore, successivamente chiedere l'assunzione della prova, non avendo fatto esplicita e tempestiva dichiarazione di dissenso a detta rinuncia, ex art. 245, comma 2, c.p.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2132 del 27 gennaio 2017)

10Cass. civ. n. 11114/2015

In tema di prova testimoniale, non si verifica rinuncia al mezzo istruttorio articolato, né, tanto meno, alla volontà di dimostrare i fatti contestati, qualora la parte, che ne abbia comunque formulato i relativi capitoli, rimetta all'apprezzamento del giudice se assumerla direttamente o avvalersi, per il proprio convincimento, anche in conformità a principi di economia processuale e di celerità procedimentale, dei verbali di un diverso giudizio tra le stesse parti, sempre che ritualmente prodotti ed offerti al contraddittorio, in cui quella medesima prova sullo specifico punto sia stata già raccolta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11114 del 28 maggio 2015)

11Cass. civ. n. 6426/2014

La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6426 del 19 marzo 2014)

12Cass. civ. n. 9551/2009

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9551 del 22 aprile 2009)

13Cass. civ. n. 24321/2008

L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24321 del 30 settembre 2008)

14Cass. civ. n. 6361/2000

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6361 del 16 maggio 2000)

15Cass. civ. n. 2404/2000

Anche nel processo del lavoro la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, ex art. 245 c.p.c., costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato nel corso dell'espletamento della prova e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruzione a norma dell'art. 209 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000)

16Cass. civ. n. 1176/1985

La mancata assunzione di prove testimoniali precedentemente ammesse e poi ritenute superate da altre risultanze probatorie non comporta alcuna nullità della sentenza, atteso che la riduzione, ex art. 245 c.p.c., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1176 del 12 febbraio 1985)

17Cass. civ. n. 550/1981

Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura dell'istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 550 del 24 gennaio 1981)

18Cass. civ. n. 324/1980

Le ragioni di opportunità, che possono indurre il giudice a non assumere la deposizione di un determinato testimone, non possono comportare l'esclusione totale della prova testimoniale, ma, eventualmente possono solo influire sull'esercizio del potere discrezionale del giudice istruttore di ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti a norma dell'art. 254 c.p.c., in quanto l'incapacità a testimoniare, disciplinata dall'art. 246 c.p.c., non può essere estesa oltre l'ambito delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. (Nella specie la prova testimoniale relativa all'interpretazione di un verbale di separazione personale omologata era stata rifiutata dal giudice in base alla considerazione che non era opportuno sentire l'unico teste indicato, in quanto questi aveva assistito la parte, nella sua qualità di avvocato, nella separazione consensuale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 324 del 14 gennaio 1980)

19Cass. civ. n. 403/1979

L'esclusione di un testimone effettuata dalla parte in ossequio all'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nell'ammettere la prova, abbia ridotto la lista dei testi sovrabbondanti, è valida anche se le altre parti non vi aderiscano, in quanto la fattispecie dell'esclusione dei testi sovrabbondanti, prevista dal primo comma dell'art. 245 c.p.c., costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto alla rinuncia all'audizione del teste già ammesso, disciplinata dal capoverso dell'articolo citato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 403 del 19 gennaio 1979)

20Cass. civ. n. 2389/1951

In tanto la parte può fare valere la sua facoltà di aderire o meno alla rinunzia all'audizione di uno o più testi, fatta dalla controparte, in quanto sia presente all'esame dei testimoni, così posta in condizioni di esercitare tale facoltà. Tale facoltà non può quindi competere alla parte che non sia comparsa all'udienza di trattazione in cui la rinunzia è stata fatta.(Cassazione civile, sentenza n. 2389 del 6 agosto 1951)