Articolo 262 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Poteri del giudice istruttore
Dispositivo
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni (1) e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località [94 disp. att.].
Può anche disporre l'accesso (2) in luoghi appartenenti a persone estranee al processo (3), sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
Note
(1) La testimonianza prevista dall'articolo 262 si può definire sui generis: infatti, le informazioni che il giudice mira ad ottenere servono per acquisirenotizie attinenti all'ispezioneda compiere e costituiscono semplici elementi di prova, utili per la decisione del giudice. Di conseguenze, le dichiarazioni rese in sede di ispezione (o di esperimento) non sono equiparabili a dichiarazioni testimoniali vere e proprie e non vi si applicano le norme relative alla ammissione e alla assunzione di cui agli art. 244 e ss.
(2) Di solito, l'ordine di accesso ai luoghi o agli immobili da ispezionare o ove effettuare l'esperimento è implicito in quello di ispezione.Per quanto riguarda le cose mobili da ispezionarsi nel luogo stesso in cui si trovano (in quanto inamovibili o per altre ragioni di opportunità), il giudice deve impartire espressamente un ordine di accesso.
(3) Le persone "estranee al processo" menzionate nella norma sarebbero, secondo una parte della dottrina, i terzi assoggettabili all'ispezione (art. 118 del c.p.c.). Per altri, si tratterebbe invece di quei soggetti titolari dei luoghi in cui si trovano i beni di proprietà delle parti o dei terzi assoggettati all'ispezione e di conseguenze si dovrebbe ritenere che il giudice non abbia l'obbligo di sentire i soggetti passivi dell'ispezione.