Articolo 263 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Presentazione e accettazione del conto

Dispositivo

Note

(1) Il procedimento di rendimento del conto si può svolgere sia in viaincidentale, all'interno di un processo già pendente e più ampio, sia in viaprincipale, attraverso un'autonoma domanda. Questa seconda ipotesi non è prevista dalla norma, ma è pacifica data la natura di diritto sostanziale del diritto a presentare il conto. In entrambi i casi è implicita la domanda di condanna della controparte a pagare l'eventuale saldo attivo del conto.A seguito della proposizione della domanda, il giudice ordina alla parte che lo ha gestito la presentazione del conto (assieme ai documenti giustificativi) e fissa un'apposita udienza per la discussione.

(2) Il giudice istruttore ordina la presentazione del conto medianteordinanza, sul presupposto che non siano sorte controversie sul diritto al rendiconto o sul suo oggetto. E' stata affermata la naturadecisoriadi tale provvedimento, che sarebbe quindi impugnabile con ricorso per cassazioneexart. 111 Cost..Qualora colui cui sia destinato l'ordine contesti l'esistenza di un obbligo di rendiconto a suo carico, il giudice dovrà disporre la presentazione del conto con sentenza non definitiva.

(3) Il termine di cinque giorni è previsto al fine di permettere alla controparte di prendere visione del conto ed eventualmente contestarlo: poiché non si tratta di termine perentorio, la sua inosservanza non è sanzionata ma l'interessato avrà facoltà di chiedere il rinvio della discussione ad altra udienza per esaminare il conto e i documenti tardivamente presentati.Se il conto o i documenti giustificativi non sono presentati, il giudice potrà valutare il materiale probatorio già agli atti o disporre l'acquisizione di prove d'ufficio o su richiesta delle parti.

(4) Il conto regolarmente presentato deve essereaccettatodall'altra parte o dal suo procuratore munito di mandato speciale: tale accettazione deve essere espressa ed incondizionata (eventuali riserve renderebbero necessaria una decisione dell'organo giudicante).Una volta che la parte abbia accettato il conto, il giudice dovrà semplicemente attenervisi nel condannare al pagamento delle somme in esso evidenziate, non avendo alcuna libertà in relazione al suo contenuto già accettato.

(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera z) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 15702/2020

2Cass. civ. n. 30506/2019

3Cass. civ. n. 2148/2014

4Cass. civ. n. 25302/2013

5Cass. civ. n. 9264/2010

6Cass. civ. n. 25349/2009

7Cass. civ. n. 12463/1999

8Cass. civ. n. 12387/1998

9Cass. civ. n. 2073/1993

10Cass. civ. n. 4568/1992

11Cass. civ. n. 10528/1990

12Cass. civ. n. 1529/1985

13Cass. civ. n. 5720/1984