Articolo 264 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Impugnazione e discussione
Dispositivo
La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare (1). Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.
Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente (2).
In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso [109 disp. att.] (3).
Note
(1) Non è ammessa una contestazione generica- equiparata ad un difetto di contestazione - a meno che il rendiconto sia particolarmente lacunoso.Di regola, la parte deve specificare le singole partite che intende contestare ed esporre i motivi di tale contestazione. Secondo alcuni, la parte che si trovi in difficoltà nel contestare in maniera specifica le partite del conto per non poter accedere agli elementi di fatto necessari alla valutazione, può chiedere una consulenza tecnica d'ufficio.
(2) Quando le parti si accordano, il giudice ordina con ordinanza non impugnabile il pagamento delle somme che risultano dovute.
(3) Sia l'ordinanza che ordina l'intero pagamento delle somme che risultano dovute, sia quella che dispone il pagamento del sopravanzo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 263 del c.p.c..
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 30506/2019
Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30506 del 22 novembre 2019)
2Cass. civ. n. 19991/2012
In tema di rendimento dei conti, la disposizione dell'art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 cod. proc. civ. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adozione dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova. (Rigetta, App. Torino, 21/11/2006).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19991 del 14 novembre 2012)
3Cass. civ. n. 25349/2009
In tema di rendimento dei conti, la mancata produzione dei documenti giustificativi, privando di attendibilità il conto, equivale all'omessa presentazione dello stesso, con conseguente impossibilità della sua impugnativa ai sensi dell'art. 264 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25349 del 2 dicembre 2009)
4Cass. civ. n. 4091/2007
In tema di rendimento dei conti, la disposizione dell'art. 264 c.p.c., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 c.p.c. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adozione dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4091 del 21 febbraio 2007)
5Cass. civ. n. 2216/1976
L'impugnazione di un conto, a norma dell'art. 264 c.p.c., deve essere fondata sulla specificazione sia delle partite che si intendono contestare sia dei motivi della contestazione. Di conseguenza, nessuna rilevanza può essere attribuita a generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto, nonché ad osservazioni di preteso disordine dei documenti giustificativi ed al difetto di un elenco dei medesimi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2216 del 14 giugno 1976)