Articolo 264 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Impugnazione e discussione

Dispositivo

Note

(1) Non è ammessa una contestazione generica- equiparata ad un difetto di contestazione - a meno che il rendiconto sia particolarmente lacunoso.Di regola, la parte deve specificare le singole partite che intende contestare ed esporre i motivi di tale contestazione. Secondo alcuni, la parte che si trovi in difficoltà nel contestare in maniera specifica le partite del conto per non poter accedere agli elementi di fatto necessari alla valutazione, può chiedere una consulenza tecnica d'ufficio.

(2) Quando le parti si accordano, il giudice ordina con ordinanza non impugnabile il pagamento delle somme che risultano dovute.

(3) Sia l'ordinanza che ordina l'intero pagamento delle somme che risultano dovute, sia quella che dispone il pagamento del sopravanzo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 263 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 30506/2019

2Cass. civ. n. 19991/2012

3Cass. civ. n. 25349/2009

4Cass. civ. n. 4091/2007

5Cass. civ. n. 2216/1976