Articolo 265 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giuramento

Dispositivo

Note

(1) Si tratta delgiuramento d'estimazionedi cui all'art. 241 del c.p.c..

(2) A prescindere dal giuramento, la giurisprudenza valuta l'omessa presentazione del conto come un comportamento da cui desumere argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del c.p.c..In ogni caso, il giudice istruttore può disporre, in luogo del giuramento, qualsiasi altro mezzo di prova (ad esempio la consulenza tecnica).

(3) Poiché viene prevista la diretta applicabilità dell'art. 241, si deve ritenere che il giuramento possa essere disposto solo se non sia possibile determinare altrimenti l'ammontare del credito: va, inoltre, stabilita la c.d.taxatio, ossia la somma fino a concorrenza della quale esso avrà efficacia.

(4) Si tratta delgiuramento suppletoriodi cui all'art. 240 del c.p.c..

(5) Il giudice dispone il giuramento suppletorio a sua discrezione: tuttavia, tale facoltà può essere esercitata solo per dimostrare l'entità di quelle partite del conto in ordine alle quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, oppure nel caso di smarrimento della pezza giustificativa senza colpa della parte.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 1551/2006

2Cass. civ. n. 21090/2004

3Cass. civ. n. 14317/2002

4Cass. civ. n. 7527/1997

5Cass. civ. n. 6232/1987

6Cass. civ. n. 2335/1977

7Cass. civ. n. 1970/1976

8Cass. civ. n. 2921/1960

9Cass. civ. n. 555/1959