Articolo 265 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Giuramento
Dispositivo
Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [2736] n. 2 c.c.] (1) le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [263] c.p.c.] o rimane contumace [171], [290] ss. c.p.c.] (2). Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo [241] (3).
Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento (4) le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli (5).
Note
(1) Si tratta delgiuramento d'estimazionedi cui all'art. 241 del c.p.c..
(2) A prescindere dal giuramento, la giurisprudenza valuta l'omessa presentazione del conto come un comportamento da cui desumere argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del c.p.c..In ogni caso, il giudice istruttore può disporre, in luogo del giuramento, qualsiasi altro mezzo di prova (ad esempio la consulenza tecnica).
(3) Poiché viene prevista la diretta applicabilità dell'art. 241, si deve ritenere che il giuramento possa essere disposto solo se non sia possibile determinare altrimenti l'ammontare del credito: va, inoltre, stabilita la c.d.taxatio, ossia la somma fino a concorrenza della quale esso avrà efficacia.
(4) Si tratta delgiuramento suppletoriodi cui all'art. 240 del c.p.c..
(5) Il giudice dispone il giuramento suppletorio a sua discrezione: tuttavia, tale facoltà può essere esercitata solo per dimostrare l'entità di quelle partite del conto in ordine alle quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, oppure nel caso di smarrimento della pezza giustificativa senza colpa della parte.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 1551/2006
L'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista.Ne consegue che non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento da parte del soccombente, effettuato a seguito di una richiesta di pagamento proveniente dal legale della parte vincitrice, sia pur redatta in termini amichevoli per ragioni di colleganza professionale, dopo una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, in quanto tale comunicazione è l'annunzio che la parte vincitrice intende ottenere immediatamente il pagamento, procedendo in sede esecutiva mediante precetto in mancanza di un pagamento spontaneo, e pertanto il pagamento eseguito è volto ad evitare l'esecuzione forzata.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1551 del 26 gennaio 2006)
2Cass. civ. n. 21090/2004
Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 cod. proc. civ., o con quello suppletorio), rimanendo esclusa la possibilità di una pronunzia di non "liquet", che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21090 del 3 novembre 2004)
3Cass. civ. n. 14317/2002
L'efficacia probatoria del giuramento suppletorio (che ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati) deriva dalla sua stessa prestazione in una situazione in cui la domanda, pur se non pienamente provata, non è, tuttavia, completamente sfornita di prova, sicché la eventuale, successiva proposizione di una querela di falso contro documenti considerati (insieme con le altre risultanze processuali) quali indizi ed argomenti di prova sufficienti a giustificare il ricorso al giuramento stesso deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché quest'ultima non si fonda sull'efficacia probatoria propria del documento, bensì sugli effetti (legalmente predeterminati) del giuramento (ciò che, a più forte ragione, deve dirsi nell'ipotesi — quale quella di specie — di cui all'art. 265, comma secondo, c.p.c., potendo il collegio ordinare a chi renda il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si possa o non si sia soliti chiedere ricevuta).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14317 del 15 novembre 2002)
4Cass. civ. n. 7527/1997
In tema di rendimento di conti, il giuramento previsto dal primo comma dell'art. 265 c.p.c. può essere deferito anche quando il conto sia stato presentato ma le sue carenze siano tali da renderlo totalmente inadeguato alla rappresentazione, in termini contabili, dei rapporti derivati dall'attività gestoria e del suo esito. In tal caso, però, il giuramento non può avere ad oggetto singole partite del conto, sia perché esse non coincidono con il risultato complessivo della gestione, sia perché, essendo il conto presentato dal gestore totalmente inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta, la certezza raggiunta in ordine a tali specifici punti non potrebbe condurre all'accertamento delle somme dovute. È invece consentito che il giuramento previsto dal secondo comma dell'art. 265 citato abbia ad oggetto singole partite, perché, in relazione a tale ipotesi, non è in discussione l'idoneità del conto ad assolvere le finalità che gli sono affidate dalla legge, trattandosi di disposizione intesa ad agevolare l'attività probatoria del gestore in relazione alla dimostrazione dell'esistenza di spese per le quali «non si può o non si vuole rilasciare ricevuta».(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7527 del 12 agosto 1997)
5Cass. civ. n. 6232/1987
L'art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenti, in presenza dell'accertata impossibilità di determinare altrimenti il credito dell'avente diritto. All'ipotesi della mancata presentazione deve equipararsi il caso in cui il conto sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta, come nel caso che contenga la mera indicazione dei dati contabili sulle entrare e sulle uscite, dovendo esso dare la prova non solo della quantità e qualità delle somme incassate e della entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di valutare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, al fine di riscontrare un operato conforme a quei criteri di buona amministrazione che, alla luce del principio stabilito dall'art. 1176 c.c., vengono ribaditi in tema di mandato dall'art. 1710 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6232 del 15 luglio 1987)
6Cass. civ. n. 2335/1977
Per l'art. 265 del codice di procedura civile il giudice ha facoltà non obbligo di ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace.(Cassazione civile, sentenza n. 2335 del 7 giugno 1977)
7Cass. civ. n. 1970/1976
L'art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenta, indipendentemente da ogni indagine su un'eventuale colpa di quest'ultimo e, quindi, senza necessità di accertare se la mancata presentazione del conto possa essere giustificata, come risulta dal secondo comma dell'articolo citato, che consente il deferimento del giuramento in casi nei quali nessuna colpa della controparte è ipotizzabile: l'unico presupposto richiesto dalla legge consiste nell'accertata impossibilità di determinare altrimenti il credito dell'avente diritto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1970 del 1 giugno 1976)
8Cass. civ. n. 2921/1960
Il giuramento di cui al secondo comma dell'art. 265 non è deferibile quando la mancata esibizione della necessaria documentazione sia dovuta alla condotta gravemente colposa della parte tenuta al rendiconto.(Cassazione civile, sentenza n. 2921 del 27 ottobre 1960)
9Cass. civ. n. 555/1959
A norma dell'art. 265 c.p.c., il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute non solo se la parte tenuta al rendiconto non lo presenti, ma anche se, presentandolo, ometta di depositare in cancelleria i documenti che lo giustificano.(Cassazione civile, sentenza n. 555 del 26 febbraio 1959)