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Codice di Procedura Penale

1Libro Primo - Soggetti
2Libro Secondo - Atti
3Libro Terzo - Prove
4Libro Quarto - Misure Cautelari
5Libro Quinto - Indagini Preliminari E Udienza Preliminare
6Libro Sesto - Procedimenti Speciali
7Libro Settimo - Giudizio
8Libro Ottavo - Procedimento Davanti Al Tribunale In Composizione Monocratica
9Libro Nono - Impugnazioni
10Libro Decimo - Esecuzione
11Libro Undicesimo - Rapporti Giurisdizionali Con Autorita Straniere

Titolo I - Disposizioni Generali

25 articoli · artt. 568-592

568

Regole generali

Art. 568

569

Ricorso immediato per cassazione

Art. 569

570

Impugnazione del pubblico ministero

Art. 570

571

Impugnazione dell'imputato

Art. 571

572

Richiesta della parte civile o della persona offesa

Art. 572

573

Impugnazione per i soli interessi civili

Art. 573

574

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

Art. 574

575

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Art. 575

576

Impugnazione della parte civile e del querelante

Art. 576

577

Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

Art. 577

578

Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Art. 578

579

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

Art. 579

580

Conversione del ricorso in appello

Art. 580

581

Forma dell'impugnazione

Art. 581

582

Presentazione dell'impugnazione

Art. 582

583

Spedizione dell'atto di impugnazione

Art. 583

584

Notificazione della impugnazione

Art. 584

585

Termini per l'impugnazione

Art. 585

586

Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

Art. 586

587

Estensione dell'impugnazione

Art. 587

588

Sospensione della esecuzione

Art. 588

589

Rinuncia all'impugnazione

Art. 589

590

Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

Art. 590

591

Inammissibilità dell'impugnazione

Art. 591

592

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

Art. 592