Articolo 95 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Provvedimenti del giudice
Dispositivo
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo [93] comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari [328] c.p.p.]; se è avvenuto nell'udienza preliminare [416] c.p.p.], l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [421] c.p.p.]; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo [491] comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza [173] c.p.p.]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo [91], dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.