Articolo 286 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Guerra civile
Dispositivo
Chiunque (1) commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile (2) nel territorio dello Stato [4], è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo (3).
Note
(1) Sebbene l'espressione "chiunque" rimandi alla categoria di reato comune, la fattispecie in esame non può dirsi monosoggettiva, in quanto è di fatto impossibile che una sola persona sia in grado di provocare una guerra civile.
(2) Perguerra civiles'intende la lotta armata di un parte della popolazione contro un'altra, oppure contro le forze dello Stato intervenute a ristabilire l'ordine.
(3) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v17).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 2600/1986
Tra il reato di banda armata e quello di guerra civile non è configurabile alcuna specialità, assorbimento o sussidiarietà. Il delitto banda armata è un reato-mezzo, caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato, previsti dall'art. 302 c.p., ma non si identifica con il reato-fine, poiché la realizzazione di quest'ultimo non è considerata né elemento costitutivo del reato e neppure circostanza aggravante. Ne consegue che, se il fine si realizza, il reato posto in essere non può che concorrere con quello ritenuto reato-mezzo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2600 del 8 agosto 1986)