Articolo 287 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Usurpazione di potere politico o di comando militare

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una norma speciale rispetto al delitto di usurpazione pubbliche (347), da cui si differenzia in quanto l'usurpazione riguarda un potere politico o un comando militare. All'usurpazioneda intendersi come l'assumere un potere che per legge non spetta , è poi equiparata l'arbitraria ritenzione, che si verifica quando una persona, legittimamente rivestita di un potere, persiste nell'esercitarlo, dopo che è cessato per una qualsiasi causa senza però essere stato nuovamente autorizzato.

(2) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v17).