Articolo 2309 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicazione della nomina dei liquidatori

Dispositivo

La deliberazione dei soci o la sentenza [2332], [2450] che nomina i liquidatori [2275] e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni (1) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188], [2626].

[I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe] (2).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(2) Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.