Articolo 2310 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rappresentanza della società in liquidazione

Dispositivo

Note

(1) Il liquidatore è investito del potere di rappresentanza non dalla sua nomina, bensì dall'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese. Pertanto, prima che l'iscrizione sia eseguita, il potere di rappresentanza spetta all'amministratore della società.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 25088/2025

2Cass. civ. n. 12114/2006

3Cass. civ. n. 13746/2003

4Cass. civ. n. 6597/1998

Massime notarili correlate (1)