Titolo V - Notificazioni
24 articoli · artt. 148-171
148
Organi e forme delle notificazioni
Art. 148
149
Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
Art. 149
150
Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
Art. 150
151
Notificazioni richieste dal pubblico ministero
Art. 151
152
Notificazioni richieste dalle parti private
Art. 152
153
Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante
Art. 153
154
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 154
155
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
Art. 155
156
Notificazioni all'imputato detenuto
Art. 156
157
Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
Art. 157
158
Prima notificazione all'imputato in servizio militare
Art. 158
159
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
Art. 159
160
Efficacia del decreto di irreperibilità
Art. 160
161
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
Art. 161
162
Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
Art. 162
163
Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
Art. 163
164
Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
Art. 164
165
Notificazioni all'imputato latitante o evaso
Art. 165
166
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
Art. 166
167
Notificazioni ad altri soggetti
Art. 167
168
Relazione di notificazione
Art. 168
169
Notificazioni all'imputato all'estero
Art. 169
170
Notificazioni col mezzo della posta
Art. 170
171
Nullità delle notificazioni
Art. 171