Articolo 2500 ter Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Trasformazione di società di persone
Dispositivo
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo [2343] ovvero dalla documentazione di cui all'articolo [2343] ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo [2465]. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo [2343] ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo [2343], il terzo comma del medesimo articolo (1).
Note
(1) Comma sostituito dall'art. 20, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 9569/2007
Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell'ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell'ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata "semplice", dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 17 Maggio 2000).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 9569 del 23 aprile 2007)
2Cass. civ. n. 26826/2006
La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; essa comporta, in particolare, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di "ius postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società. (Nella specie, la Corte, sulla scia del principio come sopra affermato, ha ritenuto in concreto ininfluente che nel ricorso per cassazione figurasse come istante la precedente società, in quanto proprio il controricorrente, nel contestare la validità e l'ammissibilità dell'iniziativa avversaria, aveva richiamato la "trasformazione", mostrando di averne piena contezza). (Rigetta, App. Lecce, 31 Gennaio 2002).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26826 del 14 dicembre 2006)
3Cass. civ. n. 16500/2004
In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo, e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16500 del 21 agosto 2004)