Titolo II - Esecuzione Dei Provvedimenti Giurisdizionali
10 articoli · artt. 655-664
655
Funzioni del pubblico ministero
Art. 655
656
Esecuzione delle pene detentive
Art. 656
657
Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca
Art. 657
658
Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
Art. 658
659
Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
Art. 659
660
Esecuzione delle pene pecuniarie
Art. 660
661
Esecuzione delle pene sostitutive
Art. 661
662
Esecuzione delle pene accessorie
Art. 662
663
Esecuzione di pene concorrenti
Art. 663
664
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
Art. 664