Titolo IV - Effetti Delle Sentenze Penali Straniere Esecuzione Allestero Di Senten
17 articoli
730
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
Art. 730
731
Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
Art. 731
732
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
Art. 732
733
Presupposti del riconoscimento
Art. 733
734
Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
Art. 734
735
Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
Art. 735
736
Misure coercitive
Art. 736
737
Indagini e sequestro a fini di confisca
Art. 737
738
Esecuzione conseguente al riconoscimento
Art. 738
739
Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
Art. 739
740
Ordine di devoluzione
Art. 740
741
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
Art. 741
742
Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Art. 742
743
Deliberazione della corte di appello
Art. 743
744
Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
Art. 744
745
Richiesta di misure cautelari all'estero
Art. 745
746
Effetti sull'esecuzione nello Stato
Art. 746