Titolo II - Dei Procedimenti In Materia Di Famiglia

37 articoli · artt. 706-742-bis

706

Forma della domanda

Art. 706

707

Comparizione personale delle parti

Art. 707

708

Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

Art. 708

709

Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Art. 709

710

Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Art. 710

711

Separazione consensuale

Art. 711

712

Forma della domanda

Art. 712

713

Provvedimenti del presidente

Art. 713

714

Istruzione preliminare

Art. 714

715

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Art. 715

716

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

Art. 716

717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Art. 717

718

Legittimazione all'impugnazione

Art. 718

719

Termine per l'impugnazione

Art. 719

720

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Art. 720

721

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

Art. 721

722

Domanda per dichiarazione di assenza

Art. 722

723

Fissazione dell'udienza di comparizione

Art. 723

724

Procedimento

Art. 724

725

Immissione in possesso temporaneo

Art. 725

726

Domanda per dichiarazione di morte presunta

Art. 726

727

Pubblicazione della domanda

Art. 727

728

Comparizione

Art. 728

729

Pubblicazione della sentenza

Art. 729

730

Esecuzione

Art. 730

731

Comunicazione all'ufficio di stato civile

Art. 731

732

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

Art. 732

733

Vendita di beni

Art. 733

734

Esito negativo dell'incanto

Art. 734

735

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Art. 735

736

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 736

737

Forma della domanda e del provvedimento

Art. 737

738

Procedimento

Art. 738

739

Reclami delle parti

Art. 739

740

Reclami del pubblico ministero

Art. 740

741

Efficacia dei provvedimenti

Art. 741

742

Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Art. 742